All’art 62 del decreto legge nr. 18 del 17/03/2020 ? stato asserito che per le aziende con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nell’anno 2019 sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualit? di sostituti d’imposta; b) imposta sul valore aggiunto (Iva);
c) contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione ,fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi? versato.
Invece, per le aziende con ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro nell’anno 2019, la scadenza ultima ? stata fissata al 20/03/2020 scorso.
Inoltre, per i settori pi? colpiti quali turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse, i versamenti delle ritenute dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, ? prevista la sospensione senza limiti di fatturato. Tali adempimenti sospesi saranno poi effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.